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QUANDO SI PRESCRIVE IL CREDITO DELLO STATO?

Il contribuente quando contesta il debito erariale ha interesse anche a chiedere l’accertamento dell’ intervenuta prescrizione della pretesa economica dello Stato, sia come imposte/tasse (Agenzia delle Entrate), che come contributi previdenziali (Inps).

Per quanto riguarda le imposte, la giurisprudenza non è ancora approdata ad un orientamento unanime, infatti le pronunce oscillano tra l’applicazione del termine decennale e quello quinquennale (si veda ad esempio, C.T.R. della Toscana, n° 479/19; Cass. n° 30362/18; Cass. n° 20213/15; Cass. n° 1997/18).

Con riferimento ai tributi locali (ad esempio TARI, IMU etc.) la prescrizione è pacificamente quinquennale, coma da insegnamento unanime della Corte di Cassazione (Cass., n° 27317/19; Cass., n° 20956/19). La prescrizione della Tassa automobilistica (c.d. bollo auto) è soggetta al termine triennale (Cass., n° 2014/19; Cass., n° 25420/18; Cass., n° 13819/18; Cass., n° 20503/17; Cass., n° 20425/17; Cass., n° 593/17).

Per quanto attiene, invece, ai contributi previdenziali ed assistenziali (INPS, INAIL), la prescrizione è quinquennale come previsto sia dalla legge (art. 3., comma 9, Legge n° 335/1995) che da un orientamento granitico della giurisprudenza (Cass., n° 20213/2015; Cass., SS. UU., n° 23397/2016; Cass., n° 16508/18; Cass., n° 33368/18; Cass., n° 25239/19; Cass., n° 454/2020;).

CALCOLARE LA PRESCRIZIONE DEL CREDITO DELLO STATO

La prescrizione del credito erariale deve essere calcolata dal giorno della notifica dell’atto inviato al contribuente, ad esempio l’ avviso di accertamento, della cartella esattoriale, nonché dell’ avviso di addebito. Esempio:
Viene inviata al cittadino un’intimazione di pagamento in data 01.01.2020. nella quale l’Agenzia delle Entrate – Riscossione (ex Equitalia) sollecita il pagamento di una cartella esattoriale notificata in data 01.01. 2014, con cui chiede il pagamento di Iva non versata per l’anno di imposta 2012.

Applicando il termine quinquennale, per il credito richiesto è maturata la prescrizione in quanto la l’intimazione di pagamento è stata consegnata al cittadino in data 01.01.2020 e, quindi, dopo oltre 5 anni dalla notifica della cartella di pagamento (01.01.2014).

Pertanto, l’interessato potrà, entro 60 giorni dalla notifica dell’intimazione di pagamento, contestare dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale competente la prescrizione quinquennale del credito erariale, per ottenere l’annullamento definitivo del debito erariale.

Ad ogni modo, il contribuente può contestare, sempre all’interno del ricorso, il vizio di notifica della cartella esattoriale o dell’avviso di accertamento, sempre con l’obiettivo di annullare il debito.

CONTESTARE LA NOTIFICA DELLA CARTELLA ESATTORIALE O DELL’AVVISO DI ACCERTAMENTO

La corretta notifica di qualsiasi provvedimento amministrativo (cartella di pagamento, avviso di accertamento, intimazione di pagamento, avviso di addebito) consente allo Stato di chiedere il pagamento di una somma al cittadino, tuttavia è fondamentale che quest’ultimo – nel caso vi siano i presupposti - contesti il vizio di irrituale notifica del provvedimento trasmesso (Cass. SS. UU. n° 16412/07). Le contestazioni inerenti il vizio di notifica sono molteplici, ad esempio:

  • notifica effettuata da soggetto non abilitato: incarico svolto da una società di posta privata in assenza di valida licenza (art. 5 del D. Lgs. n° 261/99)
  • notifica effettuata a mani di persona diversa dal destinatario (ad esempio ricevuto dal coniuge, dal figlio o da qualsiasi altro soggetto), art. 60, lett. b-bis, D.P.R. n° 600/73: in questo caso deve essere inviata dal messo notificatore la lettera informativa, pena la nullità della notifica stessa
  • notifica effettuata per assenza (temporanea) del destinatario (art. 140 c.p.c.): la situazione frequente in cui il messo notificatore non riesce a consegnare la cartella esattoriale o l’avviso di accertamento per assenza temporanea di persone; anche in questo caso necessario l’invio della lettera informativa, pena la nullità della notifica
  • notifica della cartella di pagamento tramite modalità PEC (posta elettronica certificata): in questo caso la giurisprudenza ha evidenziato - da una parte - che la cartella esattoriale deve provenire dall’indirizzo PEC dell’Ente della Riscossione presente nei pubblici elenchi (ad esempio IPA) altrimenti la notifica è nulla.
    Proprio su tale motivo, lo Studio Tributario Marrucci Naseddu ha ottenuto l’accoglimento del ricorso e l’annullamento del debito di €. 240.000,00 nell’interesse del cliente, con l’innovativa sentenza n° 379/19 emessa dalla Commissione Tributaria Regionale di Perugia. Vedi per maggiori dettagli qui e qui
    Inoltre, sempre in tema di notifica a mezzo PEC della cartella di pagamento, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che è necessario – ai fini della validità del procedimento di notifica - la sussistenza della firma digitale (Cass., SS.UU., n° 10266/18)

COME POSSO AVERE LA PROVA DELLA NOTIFICA?

Il cittadino può chiedere direttamente all’ Agenzia delle Entrate – Riscossione (vedi modulo in pdf, te lo facciamo avere) ed all’Agenzia delle Entrate copia della “relata di notifica” e tutti i documenti che comprovano le attività di notifica svolte dal messo notificatore di un determinato atto.

Per gli avvisi di addebito, invece, la prova della notifica che può essere anche l’ avviso di ricevimento postale, la richiesta dovrà essere rivolta direttamente all’ Inps.

La relata di notifica è proprio è il documento da cui emergono tutti gli adempimenti svolti dal messo notificatore al momento – appunto – della consegna della cartella di pagamento o avviso di accertamento al contribuente, ossia il giorno della notifica, la persona a cui è stata consegnata l’atto amministrativo, i successivi adempimenti.

COME E QUANDO RATEIZZARE

Il cittadino, quando riceve un atto (ad esempio, intimazione di pagamento, preavviso di fermo amministrativo, pignoramento, avviso di addebito, preventiva iscrizione ipotecaria, cartella esattoriale di pagamento), da parte dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, può avere interesse a rateizzare la somma richiesta (art. 19, D.P.R. n° 602/73) attraverso il modulo scaricabile pdf (modello di rateizzo), al fine di bloccare la prosecuzione di un pignoramento o dell’iscrizione ipotecaria.

Il rateizzo può essere concesso nella forma ordinaria (massimo 72 rate mensili – 6 anni) o straordinaria ( fino a 120 rate mensili - quindi in 10 anni, modello pdf); in quest’ultimo caso deve essere documentata una grave situazione economica da parte dello stesso contribuente.

In caso di rigetto della domanda per il rateizzo “decennale”, il contribuente ha sempre diritto di impugnare il diniego dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione (vedi sentenza nostra, pdf).

Ad ogni modo, è fondamentale il modo in cui viene predisposta la domanda di rateizzazione, in quanto è utile ad evitare - da un lato - l’inizio di un pignoramento e - dall’altro - che la domanda di rateazione possa essere intesa come “riconoscimento del debito” e come “atto di interruzione della prescrizione”, in caso di contestazione processuale da parte del cittadino.

Lo Studio Tributario Marrucci Naseddu offre consulenza anche nella corretta redazione della domanda di rateizzazione in vista della successiva contestazione processuale.

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Lo Studio Tributario Marrucci/Naseddu, con sedi in Lucca, Pisa e Viareggio (Lu), offre assistenza tributaria al contribuente (su tutto il territorio nazionale) nelle problematiche derivanti da richieste dell’Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza e Agenzia delle Entrate - Riscossione (ex Equitalia).

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