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I professionisti dello Studio Tributario Marrucci Naseddu offrono assistenza e rappresentanza sin dalle prime fasi della verifica fiscale avanti alla Guardia di Finanza e Agenzia delle Entrate.
L’inizio della verifica fiscale nei confronti di un contribuente è una fase cruciale, in quanto le “scelte” che il cittadino compirà in detto momento influiranno sull’intero procedimento.
L’Amministrazione Finanziaria può liberamente decidere di iniziare la fase istruttoria in diversi modi, ad esempio:

  • accesso, ispezioni e verifiche presso i locali in cui è situata la sede della società, oppure presso l’abitazione del contribuente
  • invitare il contribuente a produrre determinati documenti
  • avviare indagini finanziarie, bancarie e postali

INVITO AL CONTRADDITTORIO E DEPOSITO DOCUMENTI

L’Agenzia delle Entrate può decidere di avviare la fase istruttoria (acquisizione documenti) della verifica fiscale notificando al contribuente un “ invito al contraddittorio”, a mezzo del quale viene avanzata la richiesta a produrre determinati documenti e/o a rispondere a specifiche “domande”.

È fondamentale per il contribuente, una volta ricevuto l’” invito al contraddittorio e/o deposito documenti”, incaricare – sin da subito – un professionista esperto in materia che lo rappresenti davanti ai verificatori, in quanto l’inattività in detta fase può comportare numerosi effetti negativi.
Difatti, in generale, il contribuente deve collaborare attivamente con il Fisco, in quanto, diversamente, da un lato è prevista una sanzione tra €. 250,00 ed €. 2.000,00 e dall’altro (elemento fondamentale), i documenti richiesti (e non depositati), non potranno essere utilizzati a proprio favore nella eventuale fase processuale.

ISPEZIONE PRESSO I LOCALI AZIENDALI O L’ABITAZIONE DEL CONTRIBUENTE

La Guardia di Finanza (ma anche l’Agenzia delle Entrate), può effettuare “ accessi, ispezioni e verifiche ” fiscali nei locali destinati all’esercizio dell’attività commerciale del contribuente, nonché presso la propria abitazione.
All’inizio della verifica fiscale, il contribuente ha diritto ad ottenere un’adeguata informazione in ordine a:

  • le ragioni che l’abbiano giustificata
  • l’ oggetto che la riguarda
  • la facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria
  • i suoi diritti ed obblighi

Per l’accesso presso l’abitazione del cittadino, i verificatori devono essere in possesso dell’autorizzazione del Magistrato, il quale la può concedere solo se vi sono “gravi indizi” (art. 52, comma 2, D.P.R. n° 633/72), vista le particolari caratteristiche del luogo di indagine dove si svolge la vita personale e della famiglia, al fine di tutelare il principio costituzionale dell’inviolabilità del domicilio.
L’assenza di gravi indizi a carico del contribuente consente a quest’ultimo di sviluppare – nelle successive fasi difensive – delle precise contestazioni, al fine di annullare gli effetti dell’accertamento tributario.
La verifica fiscale può essere svolta anche presso locali utilizzati promiscuamente ossia sia per l’esercizio dell’attività commerciale o professionale, sia come abitazione.
In tali ipotesi è sempre necessaria l’autorizzazione rilasciata dal Procuratore della Repubblica.

PROCESSO VERBALE DI CONSTATAZIONE

La verifica presso i luoghi in cui il contribuente svolge la propria attività deve concludersi sempre con la consegna di un verbale di chiusura delle indagini, denominato “processo verbale di constatazione” (art. 12, comma 7, Legge n° 212/2000) o, semplicemente “PVC”; entro 60 giorni dalla ricezione del verbale, il contribuente ha la facoltà di presentare memorie (“osservazioni e richieste”).
In breve, il Processo Verbale di Constatazione (PVC) rappresenta il riepilogo di tutti i rilievi, contestazioni ed irregolarità riscontrate nei confronti del contribuente; se il PVC viene redatto dalla Guardia di Finanza, tale verbale viene trasmesso all’Agenzia delle Entrate.
L’Agenzia delle Entrate non può notificare l’avviso di accertamento, basato sul processo verbale di constatazione, prima dei richiamati 60 giorni; in caso diverso, l’accertamento è nullo.

AVVISO DI ACCERTAMENTO

L’avviso di accertamento è l’atto amministrativo che viene notificato dall’Agenzia delle Entrate al contribuente, il quale può impugnarlo entro 60 giorni dalla ricezione innanzi alla Commissione Tributaria competente.
Nei casi di un precedente accesso presso l’azienda, l’ avviso di accertamento rappresenta il risultato finale dell’indagine tributaria.
Con il provvedimento accertativo, l’Agenzia delle Entrate esercita il proprio diritto di controllare e rettificare il reddito dichiarato dal contribuente sulla base di determinati elementi raccolti durante l’indagine; un'altra tipologia di avviso di accertamento, molto frequente, è la verifica bancaria, nella quale il contribuente dovrà giustificare le operazioni (in entrata ed in uscita) presenti sul proprio conto corrente.
L’obiettivo dell’ Agenzia delle Entrate è recuperare reddito non dichiarato da parte del cittadino.
E’ opportuno evidenziare che, al fine di costruire una valida difesa a favore del contribuente, spetta al Fisco ricercare prove a carico del cittadino, come sancito dalla storica sentenza della Corte Costituzionale n° 109/07; analoga considerazione si applica anche in materia dell’obbligo di motivare l’avviso di accertamento, pena la nullità dell’atto dell’Agenzia delle Entrate (art. 42, comma 3, D.P.R. n° 600/73).

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Lo Studio Tributario Marrucci/Naseddu, con sedi in Lucca, Pisa e Viareggio (Lu), offre assistenza tributaria al contribuente (su tutto il territorio nazionale) nelle problematiche derivanti da richieste dell’Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza e Agenzia delle Entrate - Riscossione (ex Equitalia).

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