Che cosa è la cartella esattoriale?
La cartella esattoriale (o di pagamento) è l’atto amministrativo con cui l’Agenzia delle Entrate – Riscossione (ex Equitalia) richiede al cittadino una determinata somma, la quale deve essere pagata entro 60 giorni dalla notifica della stessa cartella , altrimenti l’Ente della Riscossione potrà avviare un pignoramento nei confronti del destinatario.
Quando presentare ricorso?
Il cittadino può presentare ricorso contro la cartella di pagamento, relativamente ai crediti tributari (ad esempio Irpef, Iva, Irap, Ires, Imu, etc.) entro 60 giorni dalla notifica dell’atto.
Il ricorso deve essere presentato davanti alla Commissione Tributaria Provinciale competente.
Per crediti diversi (ad esempio violazione del Codice della Strada, Inps, Inail) la tempistica dell’opposizione è diversa, come anche il luogo in cui avviare il processo (ad esempio Giudice di Pace, Tribunale – Sezione Lavoro).
I motivi dell'opposizione
La cartella esattoriale può essere basata su molteplici ragioni, dunque la strategia difensiva (da illustrare nel ricorso), al fine di annullare integralmente il debito ai danni del cittadino, deve essere collegata ai motivi della stessa cartella.
Per esempio, in alcuni casi, la cartella di pagamento viene notificata per richiedere al cittadino il pagamento di imposte (regolarmente dichiarate), ma non versate oppure il debito è ricollegato alla notifica di un precedente atto (ad esempio un avviso di liquidazione di imposta di registro, notificato dall’Agenzia delle Entrate).
In questo caso, la cartella di pagamento è preceduta dall’avviso bonario (comunicazione di irregolarità); in questa comunicazione l’imposta richiesta è la stessa, ma la sanzione tributaria è pari al 10% dell’imposta, mentre nella successiva cartella esattoriale la sanzione è il 30%.
Dunque è fondamentale verificare, ad esempio:
Che cosa è l’intimazione di pagamento?
L’Agenzia delle Entrate – Riscossione può sollecitare (intimare) il pagamento di un debito erariale a carico del cittadino, notificando l’intimazione di pagamento (art. 50, comma 2, D.P.R. n° 602/73).
Nell’intimazione di pagamento sono elencati precedenti atti amministrativi ( avviso di accertamento) o esattivi ( cartella esattoriale, avvisi di addebito dell’Inps) già notificati al destinatario in passato.
Entro 5 giorni dalla ricezione dell’atto in questione, il Fisco può avviare un pignoramento ai danni del contribuente.
Per evitare l’avvio del pignoramento, il contribuente può sempre presentare domanda di rateazione direttamente agli sportelli dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione (art. 19, D.P.R. n° 602/73), fermo restando il diritto del cittadino a presentare ricorso.
L’intimazione di pagamento, come la cartella esattoriale, può essere impugnata entro 60 giorni dalla ricezione dell’atto (per debiti tributari) contestando – ad esempio - la mancata notifica degli atti richiamati nell’intimazione e/o la prescrizione del credito.
Per crediti diversi da quelli tributari si applicano tempi differenti di impugnazione.
L’Agenzia delle Entrate – Riscossione può iscrivere ipoteca sull’immobile del cittadino (anche se è la “prima casa” in cui abita) sulla base di atti notificati in precedenza, ad esempio cartella di pagamento, avviso di accertamento, avviso di addebito.
Prima dell’iscrizione ipotecaria, l’Ente della Riscossione deve notificare al contribuente una preventiva comunicazione di iscrizione ipotecaria, pena la nullità dell’ipoteca (art. 77, comma 2-bis, D.P.R. n° 602/73).
L’ipoteca viene automaticamente iscritta se decorrono inutilmente 30 giorni dalla preventiva comunicazione, quando il cittadino non rateizza o non paga integralmente.
Anche per la preventiva ipoteca e l’iscrizione ipotecaria è ammessa l’impugnazione entro 60 giorni dalla loro notifica (per debiti tributari) ; per crediti diversi da quelli tributari si applicano tempi differenti di impugnazione.
L’ipoteca è illegittima, oltre a vizi collegati alla mancata notifica degli atti richiamati e/o la prescrizione del credito (mettere link sulla prescrizione del credito, nonché se la pretesa non è superiore ad €. 20.000,00 (art. 77, comma 1-bis, D.P.R. n° 602/73).
L’Agenzia delle Entrate – Riscossione (ex Equitalia) può iniziare un’azione esecutiva nei confronti del cittadino, ad esempio notificando il pignoramento ai beni di sua proprietà:
L’atto di pignoramento è impugnabile entro 60 giorni dalla notifica (per debiti tributari); per crediti diversi da quelli tributari si applicano tempi differenti di impugnazione.
L’Ente della Riscossione ha facoltà di iscrivere fermo amministrativo su veicoli di proprietà del cittadino, laddove quest’ultima abbia ricevuto atti amministrativi ( avvisi di accertamento, avvisi di addebito, cartelle esattoriali) e non abbia provveduto al pagamento.
Prima dell’iscrizione del fermo, l’Ente della Riscossione deve notificare un preavviso di fermo amministrativo; l’iscrizione viene effettuata se entro 30 giorni dal preavviso (art. 86, comma 2, D.P.R. n° 602/73), il contribuente non rateizza o paga integralmente.
Anche in questo caso è ammessa l’impugnazione del preavviso di fermo amministrativo entro 60 giorni dalla sua notifica (per debiti tributari); per crediti diversi da quelli tributari si applicano tempi differenti di impugnazione.
Lo Studio Tributario Marrucci/Naseddu, con sedi in Lucca, Pisa e Viareggio (Lu), offre assistenza tributaria al contribuente (su tutto il territorio nazionale) nelle problematiche derivanti da richieste dell’Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza e Agenzia delle Entrate - Riscossione (ex Equitalia).
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